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3 Novembre 2020

L’apertura in altri locali di un secondo laboratorio della farmacia

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Una farmacia ci ha chiesto come Asl di poter attivare un secondo laboratorio galenico, oltre a quello di dimensioni ridottissime attualmente utilizzato all’interno dell’esercizio, in un altro locale, ampio e molto funzionale, separato e distaccato da quello della farmacia ma ubicato in una via poco distante. Non trovo una specifica normativa in materia e avrei bisogno di qualche cortese Vs. delucidazione.

La farmacia è vincolata al rispetto dell’ambito di pertinenza della sua sede, e naturalmente anche a quello della distanza legale di 200 metri daglialtri esercizi, solo per quel che riguarda i locali aziendali accessibili al pubblico.


Pertanto, così come una farmacia può liberamente aprire sul territorio anche… dieci magazzini supplementari, tutti dislocati qua e là sul territorio comunale, allo stesso modo può destinare a laboratorio galenico [naturalmente con il rispetto di tutte le condizioni prescritte per la preparazione/conservazione di sostanze, farmaci magistrali ecc.] anche un locale lontano o lontanissimo da quello in cui viene propriamente esercitata la farmacia e nel quale quindi sono dispensati all’utenza/clientela medicinali etici, preparazioni galeniche o magistrali, SOP, OTC, altri prodotti e/o articoli normalmente venduti in farmacia e, in generale, prodotti e/o articoli per la salute e/o il benessere della persona. Il che, s’intende, fermo l’obbligo di detenere invece all’interno della farmacia le apparecchiature e le sostanze obbligatorie.

In tal senso, comunque, taglia la classica testa al toro [almeno su questo specifico aspetto] la recente sentenza n. 659 del 22/04/2020 del Tar Lombardia secondo la quale, per quel che può intere ssarLe, “…da una disamina della normativa richiamata nel provvedimento impugnato, non si ricava affatto una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava – per converso – la necessità che, ai fini del corretto espletamento del servizio farmaceutico, debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, ivi inclusi quelli che nulla hanno a che vedere con l’accesso degli utenti”.


I giudici milanesi hanno dunque accolto il ricorso proposto contro il diniego di autorizzazione all’apertura di un laboratorio galenico in una zona della città lontana dalla farmacia ricorrente e anzi, se non ricordiamo male, in un locale non ubicato nell’ambito di pertinenza della sede cui la farmacia stessa afferiva.


Il profilo dirimente, lo ribadiamo, sta nella inaccessibilità al pubblico del nuovo locale, tanto che si tratti di un magazzino supplementare come di un secondo laboratorio.

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